RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs.626/94 - D.M. 388/03 - D. Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico della Sicurezza) - D. Lgs. 106/09 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/08).
L'art. 5 del D. Lgs.626/94 dispone da parte del datore di lavoro la designazione e la relativa formazione specifica di una o più persone "incaricate di attuare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza".
Inoltre l'art. 45 del D. Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico) prevede che il datore di lavoro "tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato", prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
Per quanto riguarda i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono invece definiti dal D.M. 388/03 in relazione alla natura dell'attività , al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio delle aziende in cui si trovano a lavorare, suddivise in aziende di Gruppo A, B e C.
Aziende di Gruppo A:
§ Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
§ Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
Aziende di Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende di Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Si prevede:
§ per il Gruppo A: Corso per addetti al pronto soccorso in aziende a rischio alto
§ per i Gruppi B e C: Corso per addetti al pronto soccorso in aziende a rischio medio e basso.
OBIETTIVI
Il corso intende fornire tutti gli strumenti e le conoscenze per la gestione di un piano di primo soccorso, come previsto dalla vigente normativa.
In particolare alla fine del corso, organizzato in lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti saranno in grado di:
§ assistere efficacemente le vittime in caso di infortunio o malore;
§ limitare e controllare i danni derivanti dall'infortunio per le vittime, gli impianti e l'ambiente;
§ garantire il coordinamento e la compatibilità tra soccorsi prestati negli ambienti di lavoro e quelli esterni.